A partire dal 2013 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento due nuove tipologie di accesso agli atti (Accesso Civico e Accesso Civico Generalizzato) che sono andate ad aggiungersi, con proprie distinte caratteristiche e finalità, al previgente diritto di accesso agli atti amministrativi normato dalla L. 241/90 e sm.i..
Queste due nuove forme di esercizio del diritto di accesso rispondono infatti alle esigenze di trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione, ovvero sono volte a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Attualmente, il nostro ordinamento giuridico prevede le seguenti tipologie di accesso:

  1. Accesso agli atti (o documentale): è il “classico” diritto degli interessati di accedere ai documenti amministrativi” esercitabile da chi debba far valere un interesse giuridicamente rilevante collegato al documento oggetto dell’accesso
  2. Accesso civico semplice: è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione abbia omesso di pubblicare sul sito aziendale “Amministrazione Trasparente”
  3. Accesso civico generalizzato: è il diritto di chiunque di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, con i soli limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti